La Normativa

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QUALI NORME REGOLAMENTANO LA PROFESSIONE DEL BIOLOGO NUTRIZIONISTA?

L'ordinamento della professione di biologo è sancito dalla legge n.396 del 24.5.1967, che definisce i punti cardine dell'esercizio della professione. Tra le varie competenze che vengono riconosciute alla figura del biologo, nella fattispecie, all'Art.3 lettera b si afferma testualmente che forma oggetto della professione di biologo la “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo...”.

A garanzia della qualità dell'attività svolta dai professionisti all'Art.2 è fatto obbligo al biologo, che voglia esercitare la libera professione, dell'iscrizione all'albo dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

Come riportato testualmente dall'Ordine Nazionale dei Biologi: “oltre alla legge, costituisce fondamento delle competenze del biologo il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93. Il decreto attribuisce ai biologi la “determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche… la determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di attività)… la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi…” (v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n.6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305). Applicando i principi sanciti dalla Sentenza n.16626 del 04.05.2005 della Corte di Cassazione, il Biologo ha l'obbligo di non qualificarsi come medico, di non effettuare diagnosi e di non prescrivere farmaci.

Per informazioni più dettagliate sulle norme che regolamentano la professione, si rimanda al sito web della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi.